STATUTO ASIPAN ETS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL ENTE TERZO SETTORE ETS
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
È costituita l’Associazione denominata ASIPAN – ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL ETS (di seguito, “Associazione”). L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “ENTE DEL TERZO SETTORE” o l’acronimo ETS.
L’Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di “Ente Terzo Settore” o l’acronimo ETS una volta inserita nella sezione ETS del RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo ASIPAN ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ALLERGICI AL NICHEL. L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessarie per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell’organo di controllo e del revisore legale ove nominati.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Roma in Via F. S. Nitti, 15 – 00191. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero. L’Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l’organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l’associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell’art. 118, comma 4 della Costituzione. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di soggetti Allergici o Sensibili al Nichel e Alterata Sensibilità ai Metalli Pesanti e ai Farmaci, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione intende svolgere ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (lett.
a ex art.5 D.lgs. 117/2017); - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educative (lett. d ex art.5 D.lgs 117/2017): - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h ex art.5 D.lgs 117/2017);
L’Associazione in concreto intende realizzare: - diffusione dell’informazione e sensibilizzazione in merito alle problematiche legate in
particolare all’Allergia al Nichel e alle Malattie Allergiche in generale anche con l’utilizzo dei
mezzi informativi di massa, affinché una corretta conoscenza in materia possa migliorare la
qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie.
L’Associazione, in particolare, persegue il predetto scopo tramite lo sviluppo delle seguenti
attività:
a) Promuovere, divulgare e fornire informazione sull’esistenza della condizione di Allergia al Nichel con tutte le relative sintomatologie rivolte sia a individui diagnosticati allergici o sensibili al Nichel o altri Metalli Pesanti, adulti e bambini, e non solo;
b) Formulazione di un prontuario di prodotti idonei alla dieta di soggetti Allergici al Nichel e di altre Malattie Allergiche;
c) Sensibilizzazione delle istituzioni nazionali, strutture politiche, amministrative e sanitarie sulla condizione di intolleranza e Allergia al Nichel o altre Malattie Allergiche, in modo da fornire un’adeguata assistenza medica e psicologica alle persone e alle famiglie dei soggetti allergici;
d) Promuovere rapporti con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri e con Società Scientifiche nazionali ed internazionali, in particolare con la Società Italiana Educazionale di Medicina di Precisione S.I.E.M.PRE. o coinvolte nelle problematiche della Nutrizione Umana;
e) Contribuire all’informazione e all’istruzione della classe medica e paramedica relativamente alle possibilità diagnostiche e approcci terapeutici efficaci e sicuri, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
f) Sensibilizzazione delle aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l’assenza o la quantità di Nichel presente nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l’utilizzo da parte degli Allergici al Nichel;
g) Diffondere l’informazione e la conoscenza delle Allergie al Nichel nell’ambito della Scuola di qualsiasi ordine e grado erogando a tal fine appositi servizi informativi;
h) Divulgare la conoscenza della sintomatologia e degli effetti collaterali riguardanti le Allergie al Nichel alla classe di ristorazione e bar al fine di introdurre menù o alimenti che consentano ai Soggetti Allergici al Nichel di seguire la dieta a basso contenuto di Nichel anche fuori dalle mura domestiche;
i) Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sui problemi posti dalle Allergie al Nichel e dalle Malattie Allergiche in generale ai farmaci e in caso di Sensibilità Clinica Multipla (M.S.C.) effettuata da organismi sia privati che pubblici quali fondazioni e/o equiparate all’occorrenza organizzate. Le attività svolte saranno solo ed esclusivamente quelle direttamente connesse a quelle istituzionali riservate agli Enti del Terzo Settore. Nessuna di suddette attività sarà svolta a livello direttamente o marginalmente commerciale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
- organizzazione di eventi sul tema;
- organizzazione di seminari e approfondimenti con specialisti e special guest;
- organizzare convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili;
- manifestazioni per sensibilizzare la società civile;
- incontri con le istituzioni locali, sponsorizzazione di altre associazioni ; aderire, stipulare
accordi di collaborazione con associazioni, Istituti e Organizzazioni nazionali ed estere, che
non perseguano finalità in contrasto con lo statuto dell’Associazione - raccolta di contributi in occasione di manifestazioni ed eventi occasionali anche mediante
la vendita di gadgets di modico valore; - reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
- promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale informativo a carattere
scientifico, culturale e sociale in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:
a. ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall’Associazione stessa;
b. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati.
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell’articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.
ARTICOLO 3 -SOCI
Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne
condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente
per realizzarle.
La domanda di ammissione dovrà contenere:
- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi
.
L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
ARTICOLO 4 -DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrati dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri dovrà avvenire in presenza fisica.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.
ARTICOLO 5 -ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria:
Deve essere convocata almeno 15 giorni prima della prima riunione e deve indicare le date e l’ora sia della prima che della seconda convocazione, la seconda convocazione deve essere convocata non prima di un giorno dalla prima convocazione.
L’assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice, in seconda convocazione è regolarmente costituita con qualunque numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente scegliendoli tra i propri
associati; - elegge, quando previsto dalla legge, l’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti; - discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale
sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel
presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo
dell’associazione, qualora redatto, all’interno del quale viene indicato ammontare della
quota sociale annua; - discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in
relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto
realizzato ed i risultati conseguiti; - discute e approva il bilancio sociale qualora sia obbligatorio per legge predisporlo;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio,
garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; - ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per
motivi di urgenza; - approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica l’ammontare del contributo associativo determinato dal consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato può avere al massimo 5 deleghe.
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria e quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Assemblea straordinaria
Deve essere convocata almeno 15 giorni prima della prima riunione e deve indicare le date e l’ora sia della prima che della seconda convocazione, la seconda convocazione deve
essere convocata non prima di un giorno dalla prima convocazione e non oltre 8 giorni dalla prima convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e della metà più uno dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione.
Ha il compito di: - deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
L’assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:
- sia consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 6 -PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La firma e la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio sono conferite al Presidente.
Il Presidente in particolare:
a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
b) convoca e presiede l’assemblea dei soci;
c) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo;
d) compie ogni altro atto idoneo al perseguimento dell’interesse dell’associazione.
Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell’associazione compresa l’apertura di conto corrente e, previa delibera del Consiglio Direttivo, ricorrere anche al credito bancario, rilasciando garanzia in nome e per conto dell’associazione.
In caso di impossibilità, anche temporanea, ad operare, i poteri di cui al presente articolo sono conferiti al Vice Presidente.
ARTICOLO 7 -CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di nove
componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci. Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto
costitutivo e, successivamente, dall’assemblea degli associati. - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. - Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti
del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente mediante avviso scritto (mediante e-mail
o lettera raccomandata A.R. o equivalenti) da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni
prima della riunione. - Il Consiglio Direttivo è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un
terzo dei consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono
presenti la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto
favorevole della metà dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del
presidente. - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria amministrazione (che può anche
delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali
fissati dall’assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
a) deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ove obbligatorio;
c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente
sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
d) stabilire le quote annuali di associazione;
e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione
che non siano spettanti all’assemblea.
f) nomina il comitato scientifico
ARTICOLO 8 -BILANCIO
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre
successivo. - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui
all’art. 13, c. 3 D.Lgs. 117/2017,. - E’ parte integrate del bilanco la relazione di missione, che rappresenta le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse, se svolte. - Il bilancio consuntivo è predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati
dall’Assemblea. - Il bilancio preventivo, deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
- Al bilancio preventivo eventualmente redatto, deve essere allegato il programma
dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le
connessioni con le finalità e I’ oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i
risultati attesi. - La bozza del bilancio preventivo eventualmente redatto e del programma di attività sono
elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
ARTICOLO 9
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di
soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo
2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 11 -ORGANO DI REVISIONE
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal
fine nominato un soggetto incaricato.
ARTICOLO 12 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da esperti in materia in campo nazionale ed internazionale anche non soci, in numero di minimo 3 membri con compiti di consulenza su
temi biologici e tecnico-scientifici.
I componenti vengono scelti nel numero e secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo e infine nominati dal Presidente dell’associazione. Il Comitato Scientifico dura in
carica sino alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico. In ogni momento il Consiglio Direttivo può revocare il tutto o in parte il Comitato Scientifico.
ARTICOLO 13- IL TESORIERE
Qualora lo ritenga utile o opportuno il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri un Tesoriere. Se nominato il Tesoriere, cura l’amministrazione e gli adempimenti contabili
ed amministrativi.
ARTICOLO 14 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) donazioni;
c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, c. 1
D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea.
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italiana Sociale a norma dell’art.9, c. 1 D. Lgs.
117/2017.
ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione
dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo
registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in
vigore.
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno
2016, n. 106 ed il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.
Roma, 15 Gennaio 2025